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UNA PRIMA GUIDA PER L’ATTESISSIMO SUPER BONUS (110%)

UNA PRIMA GUIDA PER L’ATTESISSIMO SUPER BONUS (110%)

Di certo la questione Superbonus 110% raccoglie l’interesse di molteplici figure professionali nonché quello dei privati cittadini i quali, vedendo un’opportunità così vantaggiosa, si prodigano alla ricerca delle modalità per poter usufruirne. Al momento, con l’uscita delle nuove linee guida dell’agenzia delle entrate, sono state definiti o confermati alcuni importanti parametri per poter accedere alla super detrazione. Di seguito riportiamo una delle questioni più delicate: le certificazioni, le asseverazioni dei tecnici e i visti di conformità.
Certificazione necessaria In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus prevista dall’articolo 121 del Decreto Rilancio, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.
 Per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, per gli interventi di efficienza energetica, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione, e le relative modalità attuative (cfr. comma 13, lettera a), dell’art. 119 del decreto-legge Rilancio). Nelle more dell’adozione del predetto decreto ministeriale, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. Sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni. 
ATTENZIONE Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I tecnici abilitati, rilasciano le predette attestazioni ed asseverazioni, previa stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Documenti da trasmettere Una copia dell'asseverazione riferita agli interventi di efficientamento energetico è trasmessa esclusivamente per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Tabelle riepilogative Di seguito si riportano alcune tabelle che riepilogano le agevolazioni previste per gli interventi di efficientamento energetico (Tabella n. 1), antisimici (Tabella n.2), finalizzati congiuntamente all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico degli edifici (Tabella n. 3) nonché gli interventi ammessi al Superbonus (Tabella n. 4)




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29 giu, 2020
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